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Le ragioni e i vincoli · 2007-11-08 by mmzz

Dispositivi elettronici antitaccheggio nei negozi rendono impossibile il furto, Varchi “elettronici” di accesso al cento città danno la multa automaticamente alle macchine non autorizzate, In molti paesi dei fIltri automatici censurano il traffico Internet pericoloso per il regime. Si parla di collari o braccialetti antievasione e analoghi sistemi sono già in uso in alcune scuole, Videocamere sorvegliano e registrano incessantemente le vie cittadine. Apparati tecnologici sempre più frequentemente si occupano di limitare comportamenti umani.

“Nulla di nuovo” si potrà dire: tutti questi mezzi tecnologici si affiancano a quelli tecnici tradizionali, quali la classica serratura nella porta (o la porta stessa) per rendere più difficile, se non impossibile il comportamento illecito.
Quello che cambia con lo strumento tecnologico evoluto, ovvero informatico, è che è possibile trasferirvi molta più capacità di regolazione del comportamento. Per quanto complessa, una serratura è binaria: si apre o no, in base alla chiave che viene introdotta e indipendentemente da chi la fa girare. Uno strumento analogo di tipo elettronico può operare scelte complesse, entrare in relazione con archivi, “interrogare” il soggetto che presenta delle credenziali di accesso, richiedere informazioni, prendere decisioni e anche mettere direttamente in atto sanzioni (il blocco dell’accesso, la multa). Può in definitiva, sostituirsi integralmente al sistema (o sottosistema) normativo i cui prima lo strumento tecnologico era una parte.

Uno degli usi più diffusi e meno evidenti è quello dei cosiddetti “Digital Rights Management” o gestione di diritti digitale: si tratta di sistemi di crittografazione digitale che limitano o rendono impossibile l’accesso a documenti e file audio/video se non ai soggetti preventivamente “autorizzati”. Ad esempio una suoneria di cellulare può essere usata per un numero limitato di volte e non trasferita ad altri cellulari, un documento informatico risulta illeggibile oltre una certa scadenza, un brano di musica o un video non possono essere riprodotti che su uno specifico apparato domestico. Non a torto nella sigla DRM la “R” di Rights può essere letta come “Restrictions”.

Attraverso l’uso delle norme sociali e giuridiche il comportamento umano viene guidato da ragioni e affidato alla libera scelta. Viene regolato facendo appello al dovere di seguire le norme, soprattutto se queste sono fondate su ragioni orientate al bene comune e legittimate dalla loro effettività, cioè sono seguite dalla grandissima parte dei cittadini. Le ragioni a loro volta si affiancano e fanno riferimento a principi la cui condivisione costituisce una pare importante dell’identità della collettività che li rispetta.
Vi è cioè una catena che lega la norma con l’identità profonda delle persone che fanno parte di una collettività. Rispettarla ribadisce l’appartenenza alla collettività di buoni cittadini, Violarla sancisce una separazione: nei casi più gravi porta al disconoscimento da parte della collettività. Questo è vero per le norme sociali ma in una certa misura anche per quelle giuridiche.
La sanzione rafforza la motivazione a seguire la ragione condivisa che la norma riveste. In difetto di effettività, se le ragioni non sono condivise, l’autorità dovrà mettersi in gioco per farle comprendere, cancellare la norma o agire in modo autoritario.

La tecnologia consente di ottenere il fine della regolazione sociale non attraverso norme giuridiche (astratte, generali, universali, soggette a interpretazione) ma con mezzi tecnici concreti, specifici, mirati e privi di capacità di giudizio ma unicamente dotate di programmazione.

Alle norme basate su ragioni che agiscono sul soggetto si va sostituendo una modificazione della realtà materiale basata su strumenti tecnici o sempre più frequentemente tecnologici basati sul microprocessore e programmazione, ovvero codice informatico.

L’ipotesi è che l’uso diffuso ed indiscriminato di strumenti di questo tipo, escludendo di fatto l’azione libera del soggetto e la sua adesione alle ragioni per un dato comportamento, indebolirà la percezione del legame tra questo e il bene della collettività, favorendo comportamenti individualistici e ove possibile opportunistici, specie nel caso in cui la macchina fallisca.
L’uso di vincoli tecnici al posto di norme giuridiche e la perdita del legame con le ragioni fa si che vengano perse le fondamenta di legittimità del comportamento, visto che non vi è differenza tra tenere un comportamento lecito (e legittimo) e compiere un atto tecnicamente fattibile. Si tratta della differenza semantica che la lingua italiana non rende alla parola potere ma che è presente in tedesco (e inglese) tra duerfen (inglese may) , il potere di tenere un comportamento a cui si è autorizzati, e koennen (inglese can), ovvero la possibilità tecnica di compiere una azione.
Mancando la ragione dietro alla norma giuridica che deve essere rispettata liberamente, resta solo il vincolo tecnico senza alcuna partecipazione attiva del soggetto.

La privazione della libertà di scegliere se rispettare le norme, oltre a rappresentare una offesa alla dignità umana, si unisce alla mancata percezione della differenza tra comportamento lecito e comportamento tecnicamente possibile. Questa confusione indurrà il desiderio di violare la norma nel momento in cui lo strumento vincolante venisse meno (ad esempio per un guasto o un sabotaggio). L’effetto sarà che appena possibile la prescrizione verrà violata, indipendentemente dalla sua gravità.
Di questo si è avuto testimonianza nella prima fase della comunità Internet, caratterizzata da una spiccata anomia. Il fatto di poter sfruttare una falla informatica tecnica è stata lungo motivo sufficiente (e per taluni necessario) al suo immediato sfruttamento. Come dire che siccome le lampadine dei lampioni non sono protette da grate, allora vanno bersagliate coi sassi. Solo una interiorizzazione delle ragioni permetterà di evitare atti tanto inutili che gratuiti.

Si potrebbe obiettare pragmaticamente che il vantaggio ottenuto dalla certezza che il comportamento prescritto verrà seguito per via di un vincolo tecnico insuperabile val bene la perdita della libertà di violare il precetto. Vi sarebbe inoltre il vantaggio di non dover prevedere sanzioni, con l’onere che comporta la loro gestione: se non è possibile violare il precetto non occorre nemmeno sanzionare la sua violazione.
Questa osservazione sarebbe fondata solo se i vincoli tecnici (le macchine) fossero perfetti e immuni da errori e malfunzionamenti. Al contrario la tecnologia è soggetta a errori, specie il software, e soprattutto le macchine sono vulnerabili. Questo fatto non costituisce un problema incidentale, ma caratterizza in modo profondo la questione.
In primo luogo gli errori sono di due tipi: falsi negativi se il dispositivo tecnico non rileva una infrazione, o falso positivo se questa non vi è stata. Specie il secondo tipo di errori hanno gravi conseguenze sul piano della giustizia: la macchina si comporterebbe in modo palesemente ingiusto, lasciando al soggetto ingiustamente colpito il difficile compito di provare che l’errore è stato della macchina. Sempre che la sanzione non sia irreversibile o la prova impossibile.
In secondo luogo ogni mezzo tecnico è soggetto a manipolazione, manomissione e sabotaggio. Perché sia efficace occorrerà difendere molto bene la macchina. questo potrà essere fatto con altre macchine (riproponendo lo stesso problema a una scala più alta) oppure attraverso norme giuridiche: leggi che dovranno essere molto severe perché dovranno proteggere un sistema normativo intero, e non solo un aspetto ben identificato. Verrà meno, nel difendere la tecnologia, la necessaria progressività della sanzione.
Una legge che dovesse difendere dalla potenziale manomissione simultanea di tutte le serrature (che siano di un caveu o della cassetta per le lettere) dovrebbe essere necessariamente severa.
Avremo quindi leggi durissime che proteggono macchine o tecnologie alle quali sarà demandata la realizzazione di un ampio spettro di vincoli tecnici che prescrivono comportamenti.
Questo è quanto è già in atto con le norme statunitensi ed europee a protezione dei DRM: ogni tentativo di manomissione delle tecnologie è perseguibile penalmente, indipendentemente dal valore della cosa protetta concretamente.

Questo per quanto rileva del malfunzionamento o della manomissione. Ma i problemi non si esauriscono qui: lo strumento tecnologico è privo della capacità interpretativa del precetto: non vede la ragione, non conosce principi e non deve interpretare leggi. La trascrizione di quale sia il comportamento prescritto ed eventualmente la sanzione viene fatto una volta per tutte al momento in cui la macchina viene programmata, spesso in modo non trasparente, senza che sia possibile per la collettività verificare la correttezza dei processi e la effettiva lealtà dell’apparato, Problemi di questo tipo si sono manifestati con le macchine per il voto.

Mancando l’aspetto della libertà individuale, strumenti di questo tipo, rispetto agli strumenti normativi, si prestano meglio al controllo che alla guida di comportamenti, modificando l’architettura del contesto in cui si sviluppa la vita sociale.

Lawrence Lessig descrivendo la normatività nel cyberspace identifica 4 diversi mezzi di regolazione, intesi come mezzi per condizionare il comportamento: norme sociali, leggi, economia e architettura.
Delegare sistemi (o sottosistemi) normativi a processi automatici modifica l’architettura del mondo in cui viviamo. Istituire o cancellare una architettura è un processo con una inerzia maggiore a quello di cambiare una legge: una volta istituito un vincolo tecnico è difficile smantellarlo. L’argomento della normatività degli artefatti è stato efficacemente affrontato anche da Langdon Winner (_Do Artifacts Have Politics?_ in Daedalus, Vol. 109, No. 1, Winter 1980).

Un ultimo ma molto importante aspetto riguarda l’autorità. Joseph Raz in The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception affronta esplicitamente, anche se en passant il problema di dispositivi tecnici che “prendono decisioni per noi” e che ci consentono di conformarci a delle ragioni, che Raz considera fondamento della nostra capacità di agire razionale.

The value of our rational capacity, i.e., our capacity to form a view of our situation in the world and to act in light of it, derives from the fact that there are reasons that we should satisfy, and that this capacity enables us to do so. It is not, however, our only way of conforming to reasons. We are, e.g., hardwired to be alert to certain dangers and react to them instinctively and without deliberation, as we react to fire or to sudden movement in our immediate vicinity. In other contexts we do better to follow our emotions than to reason our way to action. These examples suggest that the primary value of our general ability to act by our own judgment derives from the concern to conform to reasons, and that concern can be met in a variety of ways. It is not, therefore, surprising that we find it met also in ways that come closer to obeying authority, such as making vows, taking advice, binding oneself to others long before the time for action with a promise to act in certain ways, or relying on technical devices to “take decisions for us,” as when setting alarm clocks, speed limiters, etc.

Una sveglia ha un comportamento altamente limitato, controllabile e prevedibile, e quindi l’affidamento e l’“obbedienza” alla sua “autorità” è un passo che possiamo compiere a cuor leggero. Ma affidare a dispositivi tecnologici la regolazione di comportamenti complessi che portino alla definizione dell’architettura in cui viviamo e la presa di decisioni che portino a sanzioni è un passo molto più arduo e potenzialmente pericoloso.

Si pone in modo molto serio il problema di quali debbano essere i criteri secondo i quali un compito precedentemente affidato a un processo giuridico pasato su norme possa essere affidato a del codice per calcolatore.